Art. 27
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[1]((E' istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza e lo compongono:
[2]un generale dell'esercito, presidente;
[3]il vice-direttore generale delle gabelle, membro;
[4]un capo divisione del Ministero delle finanze, id.;
[5]un ufficiale superiore dell'esercito, id.;
[6]un ispettore superiore della guardia di finanza, id.
[7]Quando pero' questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sara' aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale della guardia di finanza, uguale in grado a quello che deve essere giudicato)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva