Art. 28
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[1](Articolo 28 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Con regolamenti approvati con decreto reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per l'applicazione delle pene, per la formazione della massa del corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottoufficiali; e si daranno le istruzioni per le indennita', per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva