Art. 28

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[1]((Con regolamenti, da approvarsi con decreto reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sott'ufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sott'ufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti, da darsi in base all'articolo 4, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

[2]Gli stessi regolamenti indicheranno le attribuzioni degli ispettori superiori, daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni del Comitato, per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali, pel rimborso delle spese fatte per le guardie e le istruzioni per le indennita')).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art28 · fonte su Normattiva