Art. 4
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[1](Articolo 12 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[2]Gli ispettori della guardia di finanza sono nominati fra i sottoispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato. I sottoispettori sono nominati per esame di idoneita' fra i tenenti di prima classe e fra quelli di seconda classe, che abbiano almeno due anni di grado.
[3](Articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[4]I sotto-tenenti sono tratti dai marescialli ed anche dai brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosita' e buona condotta dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame, o la prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni.
[5]I sottobrigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esami d'idoneita', ai quali sono ammesse solo le guardie di buona condotta, che contino almeno due anni di servizio.
[6](Articolo 3 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).
[7]I sottoufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata potranno essere ammessi nel corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esami, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi corpi.
[8](Articolo 8 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).
[9]Nessuno puo' essere guardia scelta se non dopo cinque anni di servizio prestato nel corpo.
[10](Articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[11]I tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati meta' per anzianita' e meta' a scelta, rispettivamente fra i sottotenenti, i brigadieri ed i sottobrigadieri, i quali abbiano l'idoneita' voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.
[12]Le nomine a ufficiale sono fatte per decreto reale; quelle a sottoufficiale per determinazione ministeriale.
[13](Articolo 5 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754 e articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[14]Le promozioni di classe negli ispettori potranno essere fatte per due terzi a titolo di anzianita' e per un terzo a scelta; nei tenenti sono date esclusivamente per anzianita'.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva