Art. 4
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[1]((Gli ispettori superiori della guardia di finanza sono nominati, a scelta, fra gli ispettori di 1ª classe, che verranno designati dal Comitato del corpo.
[2]Gli ispettori sono nominati tra i sottoispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato.
[3]I sottoispettori sono nominati, per esame di concorso, fra i tenenti di 1ª classe e fra quelli di 2ª classe, che abbiano almeno due anni di grado.
[4]I sottotenenti sono nominati fra i marescialli, ed anche fra i brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in base ad una graduatoria determinata dai punti di operosita' e buona condotta e dai punti di merito ottenuti mediante esame.
[5]I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d'idoneita', al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purche' contino almeno un anno di grado i primi e due anni di servizio le altre.
[6]I sott'ufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata potranno essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.
[7]Nessuno puo' essere guardia scelta, se non dopo tre anni di servizio prestati nel Corpo.
[8]I marescialli sono nominati, meta' per anzianita' e meta' a scelta, fra i brigadieri, i quali abbiano la idoneita' voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.
[9]Le promozioni di classe negli ispettori e nei tenenti, e quelle di grado da sottotenente a tenente, si fanno per due terzi a titolo di anzianita' e per un terzo a scelta, sentito per questa il Comitato del Corpo.
[10]Le nomine ai gradi di ufficiale sono fatte per decreto Reale; le nomine ai gradi di sott'ufficiale ed in genere tutte le promozioni di classe sono fatte per decreto Ministeriale)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva