Art. 1
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Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta'; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 5 marzo 1917 · versione 0 su Normattiva