Art. 1

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Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta'; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 289

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Il Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 289 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra, l'obbligo di servizio militare di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sulla leva di mare 16 dicembre 1888, n. 5860, e' esteso ai gia' sottufficiali della R. marina nati nell'anno 1875, inviati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo stesso".

Testo vigente dal 5 marzo 1917 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art1 · fonte su Normattiva