Art. 43
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[1]Gli studenti delle universita' o degli istituti assimilati, quelli degli istituti e scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di eta'.
[2]Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'eta', od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 27 maggio 1919 · versione 0 su Normattiva