Art. 43

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[1]((Gli studenti delle Universita' e degli Istituti assimilati, quelli dell'ultimo corso degli Istituti e scuole di nautica possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di eta'.

[2]Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa eta', od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi)).

Testo vigente dal 27 maggio 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art43 · fonte su Normattiva