Art. 7

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[1]Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3.

[2]Si avra' questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di eta' trascorra un tempo sufficiente perche' gli individui, dei quali si parla, possano avere compiuto l'esercizio predetto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 15 marzo 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art7 · fonte su Normattiva