Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1916 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3.

[2]Si avra' questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di eta' trascorra un tempo sufficiente perche' gli individui, dei quali si parla, possano avere compiuto l'esercizio predetto.

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190

3

Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la temporanea sospensione dell'applicazione del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Testo vigente dal 15 marzo 1916 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art7 · fonte su Normattiva