Art. 73 — null
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[1]Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al corpo; Quando, dopo il suo arrivo al corpo e durante le operazioni della leva, egli sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermita' o difetto intellettuale che lo renda inabile al servizio; Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge; Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.
[2]Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva