Art. 1419 c.c.
Nullita' parziale
[1]La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
[2]La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva