Art. 8

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Coloro che, non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente articolo 3, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, sempreche' la meta' del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di eta', aggiunto a quello di esercizio gia' fatto, costituisca il periodo suddetto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 15 marzo 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art8 · fonte su Normattiva