Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1916 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Coloro che, non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente articolo 3, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, sempreche' la meta' del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di eta', aggiunto a quello di esercizio gia' fatto, costituisca il periodo suddetto.
[2]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190
3Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la temporanea sospensione dell'applicazione del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 15 marzo 1916 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva