Art. 90
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[1]I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto reale, sotto le armi, in totalita', ovvero per classi, o per contingenti di classi; come pure per semplici specialita' di piu' classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualita', quando il Governo lo giudichi opportuno.
[2]Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 23 gennaio 1909 · versione 0 su Normattiva