Art. 90
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[1]((I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato, possono essere chiamati sotto le armi, in totalita' o per compartimenti marittimi, ovvero per classi, o per contingenti di classi, come pure per semplici specialita' di piu' classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna quanto per l'istruzione loro o per eventualita', quando il Governo lo giudichi opportuno.
[2]La chiamata avra' luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del decreto Reale che ne ordina il richiamo alle armi.
[3]Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza e nelle guardie carcerarie)).
Testo vigente dal 23 gennaio 1909 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva