Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1883 al 23 marzo 1900. Leggi il testo vigente →

[1]La liquidazione della tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno sara' fatta in base alla densita' dei sughi, iscrivendosi a carico del fabbricante una quantita' di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 1500 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi centigradi di temperatura, intendendo presa per unita' di densita' quella dell'acqua distillata alla temperatura di 4 gradi centigradi.

[2]Sara' pero' in facolta' del fabbricante di esigere al principiare di ogni annata di esercizio e per tutta la durata della stessa che la tassa venga esatta sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.

Testo vigente dal 17 settembre 1883 al 23 marzo 1900 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1583~art2 · fonte su Normattiva