Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1900 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La liquidazione della tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno sara' fatta in base alla densita' dei sughi, iscrivendosi a carico del fabbricante una quantita' di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 1500 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi centigradi di temperatura, intendendo presa per unita' di densita' quella dell'acqua distillata alla temperatura di 4 gradi centigradi. 1

[2]Sara' pero' in facolta' del fabbricante di esigere al principiare di ogni annata di esercizio e per tutta la durata della stessa che la tassa venga esatta sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1900, n. 72

1

La L. 1 marzo 1900, n. 72 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il coefficiente di rendimento per ogni ettolitro di sughi defecati, di cui al comma 1° dell'articolo 2 del testo di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), e' stabilito in grammi 2000".

Testo vigente dal 23 marzo 1900 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-27;1583~art2 · fonte su Normattiva