Art. 1

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[1]TESTO UNICO delle leggi sulle pensioni civili e militari

[2]Art. 1.

[3]Legge 14 aprile 1864, n. 1731 art. 1.

[4]Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

  • a)gli impiegati che hanno compiuti quarant'anni di servizio, ovvero sessantacinque di eta' con venticinque anni di servizio;
  • b)quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno divenuti per infermita' inabili a continuarlo o a riassumerlo;
  • c)quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e quelli che dopo, il tempo medesimo, fossero collocati in disponibilita' per soppressione o riforma degli uffizi.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art1 · fonte su Normattiva