Art. 1
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[1]TESTO UNICO delle leggi sulle pensioni civili e militari
[2]Art. 1.
[3]Legge 14 aprile 1864, n. 1731 art. 1.
[4]Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:
- a)gli impiegati che hanno compiuti quarant'anni di servizio, ovvero sessantacinque di eta' con venticinque anni di servizio;
- b)quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno divenuti per infermita' inabili a continuarlo o a riassumerlo;
- c)quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e quelli che dopo, il tempo medesimo, fossero collocati in disponibilita' per soppressione o riforma degli uffizi.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva