Sentenza n. 78/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/1967 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54,
n. 4, e 183, lett. b, c, d, del testo unico delle leggi sulle pensioni
civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70,
dell'art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, e dell'art. 28,
primo comma, n. 2, del Codice penale militare di pace approvato con
R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, promossi con cinque distinte ordinanze
emesse il 31 gennaio, il 7 e 23 febbraio, e il 5 marzo 1966 dalla Corte
dei conti - quarta Sezione giurisdizionale - sui ricorsi di Capponi
Oviglio, Capelli Romildo, Moccia Alfonso, Annibaldi Duilio e Azzi
Paolo, iscritte ai nn. 148, 149, 150, 151 e 152 del Registro ordinanze
1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del
10 settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Capponi Oviglio e di Capelli
Romildo;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati Carlo Fornario, per il Capponi, e Francesco
Messina, per il Capelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte dei conti - quarta Sezione giurisdizionale - ha
rimesso a questa Corte, con cinque distinte ordinanze, talune questioni
di legittimità costituzionale di contenuto affine, tutte ritenute
rilevanti ai fini del decidere, riguardanti la perdita del diritto al
trattamento di quiescenza da parte di dipendenti statali i quali
abbiano subito certe condanne penali o la destinazione, ovvero la non
computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti
degli stessi, in conseguenza di condanne penali, di certi periodi di
servizio da essi prestati.
Una delle ordinanze investe l'art. 54, n. 4, del T.U. delle
pensioni approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, ed è stata emessa
il 31 gennaio 1966 nel giudizio su ricorso di Capelli Romildo.
Le altre quattro ordinanze investono l'art. 183 dello stesso T.U.,
modificato dal D. L. 3 giugno 1938, n. 1032, e precisamente si
appuntano una contro la lett. b dell'articolo (l'ordinanza emessa il 23
febbraio 1966 nel giudizio su ricorso di Annibaldi Duilio), due contro
la lett. c (le ordinanze emesse, rispettivamente, il 7 febbraio 1966
nel giudizio su ricorso di Moccia Alfonso, e il 5 marzo 1966 nel
giudizio su ricorso di Azzi Paolo, la seconda delle quali denuncia
altresì l'art. 28, n. 2, del Codice penale militare di pace), una
contro la lett. d (l'ordinanza emessa il 31 gennaio 1966 nel giudizio
su ricorso di Capponi Oviglio, la quale denuncia anche l'art. 1 del D.
L. 1032 del 1938).
Tutte le ordinanze sono state notificate ai difensori dei
ricorrenti, al Procuratore generale della Corte dei conti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; sono state comunicate ai
Presidenti dei due rami del Parlamento; sono state successivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, il 10 e il 24
settembre 1966.
Davanti a questa Corte si sono costituite soltanto le parti private
nei giudizi promossi con le due ordinanze del 31 gennaio 1966
(riguardanti rispettivamente l'art. 54, n. 4, e l'art. 183, lett. d),
e cioè i signori Capelli Romildo e Capponi Oviglio (con atti di
costituzione depositati rispettivamente il 3 giugno 1966 e il 13 maggio
1966). Negli altri tre giudizi non si è costituito nessuno.
2. - L'ordinanza intervenuta nel giudizio promosso col ricorso di
Capelli Romildo denuncia il contrasto dell'art. 54, n. 4, del T.U. del
1895 con gli artt. 3, 27 e 36 della Costituzione. La disposizione
impugnata esclude dal computo del servizio utile ai fini del
conseguimento della pensione o dell'assegno previsti del T.U., oltre al
"tempo di pena", altresì quello "passato in aspettazione di giudizio
seguito da condanna". Siccome rimane così escluso dal computo anche il
tempo trascorso in servizio da chi sia in attesa del giudizio,
l'ordinanza rileva che la disposizione, limitatamente a questa sua
parte, viene a violare il diritto alla retribuzione garantito dall'art.
36 della Costituzione. Inoltre, col far discendere l'anzidetto effetto
dalla condanna, la disposizione stessa, "lungi dall'attuare il
principio della natura rieducativa della pena", verrebbe, in contrasto
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, a rendere "più
difficile il reinserimento del condannato nella vita sociale". Infine,
creando una disparità di trattamento tra chi lavora alle dipendenze
della Amministrazione statale e gli altri lavoratori, essa violerebbe
il principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione.
Analoghe considerazioni sono state svolte nell'atto di costituzione
del Capelli davanti a questa Corte.
3. - In base alla disposizione dell'art. 183, lett. b, del T.U. del
1895, denunciata con l'ordinanza intervenuta nel giudizio promosso col
ricorso di Annibaldi Duilio, perdono il diritto a conseguire il
trattamento di quiescenza e il godimento di quello già conseguito, gli
impiegati civili e i militari di ogni grado, i quali abbiano riportato
condanna a qualunque pena per i reati di peculato, malversazione a
danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui,
concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio, istigazione alla corruzione, nonché per il reato
militare di prevaricazione. L'ordinanza, richiamandosi alla sentenza di
questa Corte n. 3 del 1966, avanza dubbi circa la legittimità
costituzionale di tale disposizione, "sia sotto il profilo del
carattere della misura sanzionatoria, che rende difficile l'inserimento
del condannato nella vita sociale, sia in relazione all'art. 36 della
Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori alla retribuzione
comprendendosi in essa la pensione, qualunque sia la natura giuridica
che a questa si voglia attribuire". La totale perdita del diritto al
trattamento di quiescenza - osserva l'ordinanza, la quale si richiama
alla "funzione alimentare" della pensione - "andrebbe a ledere i
principi generali accennati in considerazione della difficoltà di
poter intraprendere nuovi rapporti di lavoro in chi è stato
condannato". Nel dispositivo l'ordinanza si richiama ai soli artt. 3 e
36 della Costituzione.
4. - L'ordinanza intervenuta nel giudizio promosso col ricorso di
Moccia Alfonso denuncia il contrasto, ancora una volta con gli artt. 3
e 36 della Costituzione, della lett. c del citato art. 183 del T.U. del
1895, in base alla quale perdono il diritto al trattamento di
quiescenza gli impiegati civili e i militari di ogni grado che siano
stati condannati a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali
militari, la quale tragga seco la degradazione. Ricordata la sentenza
di questa Corte n. 3 del 1966 con la quale furono dichiarati
illegittimi la lett. a e il terzo comma dell'art. 183, che facevano
discendere la perdita del diritto dei lavoratori al trattamento di
quiescenza dall'aver subito una condanna a pena comportante
l'interdizione dai pubblici uffici, l'ordinanza osserva che la
degradazione è pena accessoria prevista dal Codice penale militare
"del tutto equivalente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici,
che priva il condannato della qualità di militare, delle decorazioni,
delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio
anteriormente prestato"; osserva che, oltre a conseguire a certe
condanne per reati militari, la degradazione consegue a talune condanne
per reati previsti dal Codice penale comune, "che comportano e in
quanto comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"; e
perciò, richiamandosi alla ricordata sentenza di questa Corte,
dichiara non manifestamente infondata la riferita nuova questione di
legittimità costituzionale.
5. - La medesima questione è stata sollevata con l'ordinanza
intervenuta nel giudizio promosso su ricorso di Azzi Paolo. Questa
ordinanza denuncia però, oltre alla lett. c dell'art. 183 del T.U. del
1895, altresì l'art. 28, n. 2, del Codice penale militare di pace,
per la parte in cui enuncia la stessa regola del collegamento alla
degradazione della perdita "delle pensioni e del diritto alle medesime
per il servizio anteriormente prestato". Inoltre essa denuncia il
contrasto delle anzidette disposizioni, oltre che con l'art. 3 della
Costituzione (con giustificazione analoga a quella formulata nel
giudizio promosso col ricorso di Capelli Romildo), e con l'art. 36 (sul
presupposto della configurazione della pensione come una retribuzione
differita), altresì con l'art. 38, in considerazione del contenuto
previdenziale del diritto alla pensione.
6. - Infine l'ordinanza intervenuta nel giudizio promosso col
ricorso di Capponi Oviglio denuncia il contrasto con gli artt. 1, 3,
27, 36 e 38 della Costituzione della lett. d dell'art. 183 del T.U. del
1895, e dell'art. 1 del D. L. 3 giugno 1938, n. 1032, modificativo del
primo, in base ai quali gli impiegati civili e militari di ogni grado
perdono il diritto al trattamento di quiescenza nel caso di
destituzione dall'impiego, a meno che l'apposita commissione
ministeriale si sia pronunciata in senso favorevole al mantenimento del
trattamento stesso.
In relazione agli artt. 1 e 36 della Costituzione, l'ordinanza si
richiama al carattere di retribuzione differita del trattamento
pensionistico dei pubblici dipendenti, mentre, in relazione all'art. 38
si richiama al ruolo previdenziale del trattamento stesso. In relazione
agli artt. 3 e 27 della Costituzione svolge considerazioni analoghe a
quelle svolte, in riferimento agli stessi articoli, nelle altre
ordinanze di cui già si è detto. Aggiunge, poi, che dubbi circa la
legittimità delle denunciate disposizioni nascono anche per il fatto
che "l'attuale formulazione legislativa è carente dell'indicazione di
precisi criteri direttivi che valgano a delimitare l'amplissimo potere
discrezionale di cui è fornita la predetta Commissione"; al cui parere
il provvedimento ministeriale è tenuto a conformarsi. Osserva infine
che nella più recente legislazione (e segnatamente nel T.U. 10 gennaio
1957, n. 3) è evidente la tendenza a ridurre a pochi e ben delineati
casi la perdita del diritto al trattamento di quiescenza da parte di
pubblici dipendenti.
Nelle deduzioni presentate nell'interesse del Capponi le
argomentazioni dell'ordinanza vengono confermate e ribadite,
aggiungendosi che, qualora le disposizioni denunciate non venissero
eliminate dall'ordinamento, ne risulterebbe "una evidente disarmonia e
sperequazione nel sistema del trattamento pensionistico": infatti,
mentre, in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 3 del 1966,
sono state dichiarate illegittime, e perciò eliminate
dall'ordinamento, le disposizioni che collegavano la perdita del
trattamento di quiescenza alla interdizione dai pubblici uffici in
conseguenza di una condanna penale, verrebbero invece conservate
disposizioni legislative colleganti la perdita del diritto al
trattamento di quiescenza a condanne meno gravi.
Nell'interesse del sig. Capponi sono state depositate anche delle
"note aggiunte" in data 6 maggio 1967, volte essenzialmente a
richiamare l'attenzione sul fatto che la recente legge 8 giugno 1966,
n. 424 - che ha abrogato le disposizioni denunciate con le riferite
ordinanze della Corte dei conti - non avrebbe fatto venir meno - data
la sua operatività ex nunc, e cioè soltanto a partire dal 6 luglio
1966 - la necessità del richiesto controllo di costituzionalità, dato
che questo conserverebbe tutta la sua rilevanza in relazione al tempo
anteriore all'anzidetta data.
7. - All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno
insistito nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Data la stretta affinità delle questioni sottoposte a questa
Corte con le riferite ordinanze della Corte dei conti, i cinque giudizi
sono stati trattati congiuntamente e vengono riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Le questioni proposte investono disposizioni del testo unico
delle leggi sulle pensioni civili e militari (R. D. 21 febbraio 1895,
n. 70) e altre disposizioni strettamente connesse, in base a cui, in
conseguenza di certe condanne penali o di certe sanzioni disciplinari,
viene comminata agli aventi diritto la perdita del trattamento di
pensione o dell'assegno o dell'indennità previsti dall'anzidetto testo
legislativo e dalle successive modificazioni, ovvero viene esclusa la
computabilità, ai fini del medesimo trattamento, del tempo trascorso
in attesa di giudizio seguito da condanna.
Le disposizioni denunciate riguardano anche trattamenti che non
sono collegati a un rapporto di lavoro e non hanno perciò funzione
retributiva. In considerazione dell'oggetto dei giudizi in cui le
questioni sono state proposte e della motivazione delle ordinanze con
cui esse sono state rimesse a questa Corte - tutte incentrate
essenzialmente sull'art. 36 della Costituzione - è però da ritenere
che l'oggetto sul quale è stato richiesto il giudizio di legittimità
costituzionale sia limitato alla normativa dei soli trattamenti
conseguenti a un rapporto di lavoro. In senso analogo ebbe a delimitare
l'oggetto della propria pronuncia questa Corte in occasione del
consimile giudizio concluso con la sentenza n. 3 del 1966, dalla quale
dichiaratamente le ordinanze da cui ha origine il presente giudizio
hanno tratto ispirazione.
3. - Successivamente alla emanazione delle ordinanze che hanno
promosso il presente giudizio è stata promulgata ed è entrata in
vigore la legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato tutte le
disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di
provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione
del diritto dei pubblici dipendenti al conseguimento o al godimento
della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in
conseguenza della cessazione del rapporto di servizio.
Tale legge, la quale ha fatto venir meno, per la parte riferentesi
ai trattamenti spettanti alla conclusione di un rapporto di lavoro, le
norme contenute nelle disposizioni che formano oggetto del presente
giudizio, dispone all'art. 2 che anche i trattamenti già perduti,
ridotti o sospesi, "sono ripristinati integralmente". Il ripristino ha
luogo però soltanto a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla entrata in vigore della legge, e perciò a partire dal 6 luglio
1966.
Siccome nei giudizi nei quali sono state sollevate le questioni in
esame si controverte anche di diritti maturati anteriormente a
quest'ultima data, le questioni stesse conservano dunque una loro
rilevanza nonostante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni
denunciate (cfr. la sentenza n. 30 del corrente anno).
4. - Passando al merito, è da ricordare che con la menzionata
sentenza n. 3 del 1966 questa Corte, movendo dal carattere retributivo
del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto
di lavoro e dalla particolare protezione di cui nel vigente ordinamento
costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello
patrimoniale, la retribuzione dei prestatori d'opera in ogni suo
aspetto, affermò l'incompatibilità con tali principi di talune
disposizioni che collegavano, alla condanna dei pubblici dipendenti a
una pena detentiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici, la
perdita del diritto al trattamento economico ad essi spettante in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Va ricordato inoltre che la successiva legge n. 424 del 1966, già
menzionata, è una nuova conferma del contrasto ormai esistente, in via
di principio, con la coscienza sociale - quale si è determinata nel
clima della vigente Costituzione, che considera il lavoro come valore
fondamentale della comunità nazionale - del fatto che un lavoratore o
i suoi aventi causa siano privati, per qualsiasi ragione,
dell'anzidetto trattamento, conquistato attraverso la prestazione
dell'attività lavorativa e come frutto di questa. Nel medesimo spirito
l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti
individuali, ha statuito che l'indennità di anzianità prevista
dall'art. 2120 del Codice civile spetta in ogni caso di licenziamento,
e perciò (contrariamente a quanto disponeva l'art. 2120) anche nel
caso di licenziamento dovuto a colpa del lavoratore.
Tutto ciò è da considerare di importanza decisiva ai fini del
presente giudizio. Alla luce di quanto si è detto, non si può non
negare infatti la compatibilità con la vigente Costituzione, delle
diverse disposizioni denunciate, le quali tutte ricollegano, e per di
più in modo notevolmente indifferenziato, la perdita totale del
diritto al trattamento economico, spettante ai lavoratori o ai loro
aventi causa alla cessazione del rapporto di servizio, a fatti penali o
a misure disciplinari. In tal modo esse si pongono in contrasto con
l'art. 36 della Costituzione, il quale vuole, in via di principio,
assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo
del rapporto di servizio.
Con riferimento alla fattispecie dell'art. 54, n. 4, del T.U. sulle
pensioni, in base alla quale il "tempo passato in aspettazione di
giudizio seguito da condanna" non va computato, per i militari,
indipendentemente dal tipo e dalla gravità del reato, nel servizio
utile al conseguimento della pensione o dell'assegno - fattispecie
comprensiva, secondo la giurisprudenza, anche del caso in cui durante
l'attesa del giudizio l'imputato abbia prestato regolare servizio - ,
l'illegittimità appare di particolare evidenza. A parte ogni altra
considerazione, va sottolineato, in proposito, che la durata del tempo
trascorso in attesa del giudizio può subire variazioni anche notevoli
in dipendenza di fattori assolutamente casuali ed estranei alla
volontà e all'operato del reo.
Con riferimento alla disposizione dell'art. 183, lett. d, del testo
unico, modificata dall'art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n.
1032 (convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 84), in base alla quale
alla destituzione (regolata per gli impiegati civili dagli artt. 84 -
85 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e per gli operai dagli artt. 41 -
42 della legge 5 marzo 1961, n. 90) o alla perdita del grado militare
(regolata dall'art. 29 del Codice penale militare di pace approvato con
R.D. 20 febbraio 1941, n. 303) può conseguire la perdita del
trattamento di quiescenza in base a una scelta discrezionale
dell'Amministrazione, è da rilevare che, indipendentemente da ogni
altra considerazione, essa è illegittima già per il solo fatto della
rimessione della perdita del trattamento in esame a un latissimo potere
amministrativo discrezionale del quale la legge non specifica in alcun
modo i limiti. In tal modo, a parte l'art. 36 della Costituzione, viene
a esser sicuramente vulnerata - come l'ordinanza che ha denunciato
l'anzidetta disposizione non ha mancato di rilevare - una regola di
riserva di legge: venendo in questione la comminazione di una sanzione
ulteriore rispetto a quella della destituzione o della perdita del
grado, deve avere infatti applicazione il principio della legalità
della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art.
25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è necessario
che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla
fattispecie, i fatti da punire.
Quanto alla fattispecie dell'art. 183, lett. c, del testo unico
(riaffermata nell'art. 28 del Codice penale militare di pace) - in base
alla quale il diritto al trattamento di quiescenza si perde totalmente
in ogni caso di condanna a qualunque pena, pronunziata in base ai
Codici penali militari, che tragga seco la degradazione - , la
illegittimità ne appare evidente, stante l'indifferenziato
collegamento della sanzione alla perdita del diritto in esame a fatti
di natura assai varia, quali sono quelli cui, in base alle vigenti
disposizioni, si collega l'effetto della degradazione (art. 28 citato).
Né a diversa soluzione si può pervenire in riferimento alla
disposizione dell'art. 183, lett. b, in base alla quale la totale
perdita del trattamento di quiescenza viene collegata
indiscriminatamente alla condanna a qualunque pena per certe figure di
reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione,
prevaricazione, ecc.).
5. - Riconosciuta la fondatezza delle questioni proposte, in
riferimento ai precetti costituzionali sopra indicati, devono esser
considerate assorbite le denuncie di violazione di altri precetti
costituzionali.
6. - Ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve
essere estesa all'art. 54, n. 6, del menzionato testo unico delle leggi
sulle pensioni civili e militari, in base al quale "il servizio
militare prestato prima della condanna che trasse con sé la
degradazione" non viene computato ai fini del trattamento di
quiescenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti
economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto
di lavoro:
1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato
in aspettazione di giudizio seguito da condanna" - , e art. 54, n. 6,
del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con
R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;
2) art. 183, lett. b, c, d, dello stesso T.U.;
3) art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, contenente
norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale
destituito, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84;
4) art. 28 del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20
febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2,
in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni
e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte