Art. 10

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[1]Legge 26 marzo 1865, n. 2217, art. 3.

[2]Per i militari della regia marina l'eta' richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianita' di servizio s'intende pero' ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purche' contino quindici anni di servizio sopra le regie navi in armamento.

[3]Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 2.

[4]Avranno ugualmente diritto al collocamento a riposo, dopo venticinque anni di servizio, gli ufficiali ammiragli e superiori di marina, che contassero quindici anni di servizio di bordo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art10 · fonte su Normattiva