Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1911 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]((Per gli ufficiali della R. marina l'eta' ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianita' di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantita' pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; pero' in nessun caso potranno i limiti di eta' e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di piu' di cinque anni.

[2]Per i militari del Corpo Reale equipaggi l'eta' richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianita' di servizio si intende ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purche' contino quindici anni di servizio sopra le Regie navi in armamento)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1909, n. 375

9

La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

Testo vigente dal 25 luglio 1911 al 24 maggio 1974 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art10 · fonte su Normattiva