Art. 100

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 23).

[2]La cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione dl servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua meta'; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo le annesse tabelle, aumentato dei suoi due terzi.

[3]L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumentato di un suo terzo.

[4]Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art100 · fonte su Normattiva