Art. 101
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 9; legge 20 giugno 1851, art. 10; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, articolo 7 (testo unico, art. 24).
[2]Le ferite e le infermita' meno gravi danno diritto agli ufficiali ad un pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'articolo 9, ed ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo le citate tabelle, sempre che gli uni e gli altri non abbiano diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva