Art. 103

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[1]Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 27).

[2]E' fatta facolta' agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art103 · fonte su Normattiva