Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1909 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]E' fatta facolta' agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.
[3]((La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della R. marina non puo' in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo)).9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1909, n. 375
9La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1907. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".
Testo vigente dal 15 luglio 1909 al 24 maggio 1974 · versione 8 su Normattiva