Art. 11
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[1]Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 8.
[2]I militari di truppa del corpo reale equipaggi, i quali avendo raggiunto l'eta' di cinquant'anni fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l'esercizio della loro arte, avranno diritto, dopo quindici anni di servizio effettivo, al minimo della pensione per anzianita', diminuita di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall'articolo 9.
[3]Nel computo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti di cui agli articoli 64 e 90.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva