Sentenza n. 24/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo
comma, del r.d.21 febbraio 1895, n.70 (Testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari), modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13
agosto 1947, n. 833 (Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza),
promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dalla Corte dei conti -
sezione IV, pensioni militari - sul ricorso di Fiorano Susanna,
iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento relativo al ricorso promosso da Fiorano Susanna,
vedova dell'ex ufficiale Tito Checchia, a suo tempo incorso nella
perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 183, primo comma,
lett. b), del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, la Corte dei conti, sezione
quarta giurisdizionale, con sentenza non definitiva emessa il 29 marzo
1971, dichiarava che all'interessata, in possesso di tutti i requisiti
prescritti dalla legge, spettava il trattamento pensionistico previsto
dall'art. 186, primo comma, del citato t.u. n. 70 del 1895, nel testo
modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, e
disponeva che si provvedesse alla liquidazione provvisoria secondo i
criteri dettati da quest'ultima disposizione, alla stregua dei quali la
pensione di riversibilità, di coloro che siano incorsi nella perdita
del diritto a pensione, "è liquidata sulla base che sarebbe spettata
all'impiegato, al militare o al salariato con la riduzione del quarto,
prevista dall'art. 187" del t.u. delle leggi sulle pensioni civili e
militari.
Con ordinanza emessa in pari data, la stessa sezione riteneva
rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, nella parte in cui
prevede "la riduzione del quarto prevista dall'art. 187". Secondo la
Corte dei conti, poiché il trattamento di quiescenza va riguardato
alla stregua di una retribuzione differita, meritevole, come tale, di
speciale protezione, la speciale norma che prevede la riduzione del
quarto è in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione
che assicura al lavoratore e alla sua famiglia il trattamento
conquistato mediante l'attività lavorativa.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non v'è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo. della
legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di
consiglio. Considerato in diritto :
La Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari)
sottopone a questa Corte la questione se non siano da considerarsi
costituzionalmente illegittimi gli artt. 186 del t.u. sulle pensioni
civili e militari del 1895, n. 70, e 11 del d.l.C.P.S. del 1947, n.
833, nella parte in cui dispongono che la pensione che sarebbe spettata
a quei dipendenti statali che, per condanna penale o provvedimento
disciplinare, siano incorsi nella perdita del diritto a percepirla,
venga corrisposta alla moglie o alla prole, ma con la riduzione di un
quarto.
La denuncia di illegittimità concerne tale riduzione ed è posta
in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, il quale
prescrive che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso,
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
È innanzi tutto da osservare che le citate disposizioni dei 1895 e
del 1947, come ogni altra che prevedeva la perdita, la riduzione o la
sospensione del diritto del pubblico dipendente al godimento della
pensione o di equivalente indennità, sono state abrogate dalla legge 8
giugno 1966, n. 424.
Poiché però, per l'art. 2 di essa, il ripristino del trattamento
di quiescenza del quale il dipendente era stato privato, avviene dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della
legge, e quindi solo per l'avvenire, la proposta questione di
costituzionalità resta rilevante per il passato, e cioè in rapporto
al periodo in cui permangono gli effetti delle norme abrogate ed in
base alle quali le disposte menomazioni relative al detto trattamento
sono tuttora operanti.
In tali limiti la questione, oltre che rilevante, è anche fondata.
Non può infatti disconoscersi che, se il lavoratore ha diritto ad
una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità
del suo lavoro, una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo
trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), da
presumersi con tale criterio calcolata, rompa quella proporzionalità e
infranga quindi la norma costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo
comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n.
70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833,
nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi
alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il
diritto a percepirla direttamente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte