Art. 112

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[1]Legge 29 luglio 1868, n. 4526, art. 1, 2 e 3.

[2]Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato, saranno applicate anche alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal governo in localita' ove infierisce il colera, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.

[3]La pensione delle vedove sara' di annue lire quattrocento, la quale dovra' aumentarsi fino a lire seicento, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire ottocento, se ne ha lasciati tre o quattro; e fino a lire mille, e non piu' oltre, se il numero dei figli e' maggiore di quattro.

[4]Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che spetterebbe alla vedova, con piu' gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura stabilita di sopra.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 4 giugno 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art112 · fonte su Normattiva