Art. 112
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[2]Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato, saranno applicate anche alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal governo in localita' ove infierisce il colera, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.
[3]La pensione delle vedove sara' di annue lire quattrocento, la quale dovra' aumentarsi fino a lire seicento, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire ottocento, se ne ha lasciati tre o quattro; e fino a lire mille, e non piu' oltre, se il numero dei figli e' maggiore di quattro.
[4]Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che spetterebbe alla vedova, con piu' gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura stabilita di sopra.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 aprile 1949, n. 221
42La L. 29 aprile 1949, n. 221 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono aumentati in ragione del 60 per cento:[...] 5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 novembre 1948.
L. 4 maggio 1951, n. 307
43La L. 4 maggio 1951, n. 307, nel modificare l'art. 20, comma 1 della L. 29 aprile 1949, n. 221, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%".
Testo vigente dal 15 maggio 1951 al 13 aprile 1952 · versione 41 su Normattiva