Art. 124
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[2]Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'articolo 119, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente titolo.
[3]Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare le presenti disposizioni se non in quanto esse siano loro applicabili per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva