Art. 13

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[1]Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).

[2]Il governo ha facolta' di collocare a riposo per anzianita' di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 9, quando anche non raggiungano il limite di eta' prescritto dall'articolo stesso; in questo caso pero' il militare avra' diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

[3]Per gli ufficiali dell'armata sara' sentito il parere del consiglio superiore di marina, che in questo caso si comporra' di soli membri militari almeno uguali in grado, ma piu' anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 luglio 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art13 · fonte su Normattiva