Art. 13

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[1]Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).

[2]Il governo ha facolta' di collocare a riposo per anzianita' di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 9, quando anche non raggiungano il limite di eta' prescritto dall'articolo stesso; in questo caso pero' il militare avra' diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

[3]Per gli ufficiali dell'armata sara' sentito il parere del consiglio superiore di marina, che in questo caso si comporra' di soli membri militari almeno uguali in grado, ma piu' anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

[4]3435

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1935, n. 1026

34

La L. 16 giugno 1935, n. 1026 ha disposto (con l'art. 46, comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito".

35

Il Regio D.L. 12 dicembre 1935, n. 2356, convertito senza modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 746 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono abrogati l'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto concerne i sottufficiali del Regio esercito [...]."

Testo vigente dal 22 gennaio 1936 al 24 maggio 1974 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art13 · fonte su Normattiva