Art. 134
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[2]Le pensioni dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono determinate dalla annessa tabella IV.
[3]Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il massimo ed il minimo fissato dalla tabella.
[4]Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacita' a prestarlo ulteriormente per eta' o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva