Art. 140
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[2]I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di citta' per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 28 luglio 1904 · versione 0 su Normattiva