Art. 140

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[1]Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 27; legge 8 aprile 1881 art. 19; (testo unico, art. 19); legge 21 dicembre 1890, art. 34.

[2]I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di citta' per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 28 luglio 1904 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art140 · fonte su Normattiva