Art. 140

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1904 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 27; legge 8 aprile 1881 art. 19; (testo unico, art. 19); legge 21 dicembre 1890, art. 34.

[2]I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di citta' per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1904, n. 318

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La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".

Testo vigente dal 28 luglio 1904 al 24 maggio 1974 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art140 · fonte su Normattiva