Art. 140
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[2]I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di citta' per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1904, n. 318
3La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".
Testo vigente dal 28 luglio 1904 al 24 maggio 1974 · versione 3 su Normattiva