Art. 142
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[1]Legge 19 giugno 1887, n. 4576, art. 2, e tabella B; legge 2 aprile 1886, allegato F; articolo 7 e tabella; (testo unico, art. 21 e tabella); legge 15 giugno 1893, articolo 23.
[2]Alle vedove ed agli orfani dei sottufficiali e guardie di finanza, nonche' dei graduati e delle guardie di citta', sara' liquidata la pensione nelle proporzioni seguenti:
[3]alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito;
[4]alla vedova del defunto con prole, la meta';
[5]ai figli orfani, o considerati come tali, in conformita' dell'art 103, la meta', ripartita fra coloro che sono minori di eta', sino a che non sieno tutti maggiorenni.
[6]La vedova avente prole maggiorenne e' pareggiata alla vedova senza prole.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva