Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 12 marzo 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 27 giugno 1850, art. 5; legge 20 giugno 1851, art. 5 (testo unico, art. 3).

[2]L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianita' di servizio, e' sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.

[3]Legge 25 maggio 1852, art. 29.

[4]Resta pero' al governo la facolta' di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 12 marzo 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art15 · fonte su Normattiva