Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 12 marzo 1919. Leggi il testo vigente →
[2]L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianita' di servizio, e' sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.
[3]Legge 25 maggio 1852, art. 29.
[4]Resta pero' al governo la facolta' di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 12 marzo 1919 · versione 0 su Normattiva