Art. 15
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[2]L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianita' di servizio, e' sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.
[3]Legge 25 maggio 1852, art. 29.
[4]Resta pero' al governo la facolta' di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 175
20Il Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 175 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dalla data di pubblicazione del presente decreto, e' ammesso l'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianita' di servizio".
Testo vigente dal 12 marzo 1919 al 24 maggio 1974 · versione 19 su Normattiva