Art. 156

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 3.

[2]Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art156 · fonte su Normattiva