Art. 156
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 3.
[2]Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva