Art. 156

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 3.

[2]Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1901, n. 518

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La L. 26 dicembre 1901, n. 518 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni riguardanti gli operai dipendenti dal Ministero della Guerra e contenute negli articoli 156, 164, 165, 167, 168, 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono estese agli operai permanenti della R. Marina, cioe' a quelli indicati dall'articolo 28 del Regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori della R. Marina, approvato con R. decreto 20 giugno 1895, n. 431. Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 164, agli operai del Ministero della Guerra, compresi nella categoria A, sono parificati i capi operai della R. Marina". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che siano stati collocati a riposo nel corso dell'anno 1901".

Testo vigente dal 15 gennaio 1902 al 24 maggio 1974 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art156 · fonte su Normattiva