Art. 163

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 10.

[2]Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione dl eta' richiesta dall'articolo 154, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sara' aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella VI.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 2 luglio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art163 · fonte su Normattiva