Art. 163

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[1]((Per gli operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, addetti ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto Reale, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 154, comma b), del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri e' aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccederei limiti massimi stabiliti.

[2]Tale aumento di servizio e' valido altresi' per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dal comma a) del predetto articolo 154)).

Testo vigente dal 2 luglio 1925 al 24 maggio 1974 · versione 28 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art163 · fonte su Normattiva