Art. 17

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 4; legge 20 giugno 1851, art. 4 (testo unico art. 7).

[2]Le ferite od infermita' meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare e' per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere piu' tardi il servizio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art17 · fonte su Normattiva