Art. 178
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[2]Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.
[3]I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva