Art. 178

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 27 (testo unico, art. 66).

[2]Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

[3]I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[4]24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626

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Il Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: e) il capoverso 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603".

Testo vigente dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art178 · fonte su Normattiva