Art. 178
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[2]Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.
[3]I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626
24Il Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati, in quanto gia' non lo siano: e) il capoverso 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603".
Testo vigente dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 21 su Normattiva