Art. 182
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[2]Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere piu' d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sara' ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.
[3]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 13 dicembre 1916 · versione 0 su Normattiva