Art. 182
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[2]Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere piu' d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sara' ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.
[3]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598
18Il Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' esteso a due anni agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra; e decorrere dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione d'irreperibilita' al Comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915 tranne quella dell'art. 1, che sara' applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite".
Testo vigente dal 13 dicembre 1916 al 15 dicembre 1918 · versione 17 su Normattiva