Art. 184
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 21.
[2]L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
[3]Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale, esclusi gli arresti, che non Importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni gia' conseguiti, sono soggetti alla ritenuta della meta'.
[4]Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta e' soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai egli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva